PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE
Premessa normativa: Richiamato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; considerato il Decreto Ministeriale 4 giugno 2019 e gli atti di regolazione inerenti la sperimentazione della micromobilità elettrica; richiamate le competenze comunali in materia di organizzazione dello spazio pubblico e di disciplina dei servizi in concessione.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e finalità
- Il presente regolamento disciplina le condizioni per l’esercizio, sul territorio comunale, dei servizi di micromobilità condivisa, comprese ma non limitate a: monopattini elettrici, biciclette e scooter in sharing, con particolare riguardo alle modalità di parcheggio e alla gestione a fine utilizzo.
- Finalità: promuovere la sicurezza, l’accessibilità e il decoro degli spazi pubblici, garantire la responsabilizzazione degli utenti e dei gestori, favorire la partecipazione civica mediante segnalazioni documentate.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Micromobilità condivisa: servizi di trasporto su veicoli leggeri (monopattini elettrici, biciclette, scooter) messi a disposizione del pubblico tramite sistemi di noleggio a breve termine;
- Gestore: soggetto che esercita il servizio di micromobilità condivisa in forza di concessione, autorizzazione o in regime di comunicazione al Comune;
- Utente: la persona fisica che utilizza il servizio di micromobilità condivisa;
- Parcheggio regolare: collocazione del mezzo in conformità ai criteri tecnici e alle aree predisposte dal Comune e dal presente regolamento;
- Parcheggio irregolare: collocazione che ostacola il passaggio pedonale, accessi a edifici, rampe per disabili, attraversamenti pedonali, fermate dei mezzi pubblici o che intralcia il corretto utilizzo dello spazio pubblico.
TITOLO II
Obblighi dei gestori
Art. 3 – Obbligo di sistemi di rendicontazione fotografica
- I gestori sono tenuti a prevedere, in tutte le modalità di conclusione della corsa, l’obbligo per l’utente di effettuare una rendicontazione fotografica del mezzo al termine del noleggio, comprensiva di metadati (timestamp e coordinate GPS), al fine di documentare la posizione del mezzo.
- La rendicontazione è condizione necessaria per la chiusura della corsa, salvo diversa previsione contenuta nell’autorizzazione comunale. Il gestore deve conservare le immagini e i metadati per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi, in conformità al GDPR e alle disposizioni comunali in materia di conservazione dei dati.
- Le immagini e i metadati sono utilizzati come prova digitale ai fini della contestazione di violazioni, salvo il diritto dell’utente a proporre idonea prova contraria.
Art. 4 – Sistema di verifica automatica (AI) e procedura di chiusura della corsa
- I gestori devono implementare un sistema automatizzato di verifica delle rendicontazioni fotografiche basato su algoritmi di intelligenza artificiale, il quale esprima una valutazione binaria (conforme / non conforme) e un livello di confidenza (espresso in percentuale).
- Qualora il sistema di verifica esprima una valutazione “non conforme” con livello di confidenza pari o superiore al 90%, il gestore è autorizzato a non consentire la chiusura della corsa fino a che l’utente non provveda a riposizionare il mezzo in modo conforme e a ripetere la rendicontazione fotografica.
- Durante le operazioni di riposizionamento e ripetizione della rendicontazione, il tempo di noleggio rimane attivo e il costo a carico dell’utente continua ad essere computato.
- Il gestore deve prevedere una procedura di escalation:
- primo tentativo fallito → avviso all’utente con istruzioni;
- secondo tentativo fallito → segnalazione al registro interno del gestore e decurtazione punti;
- terzo tentativo fallito o abbandono della procedura → apertura della procedura amministrativa di contestazione e applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
- Il gestore deve prevedere meccanismi di supporto in-app (FAQ, contatto rapido con assistenza, video-tutorial) per agevolare l’utente nella corretta esecuzione della rendicontazione.
Art. 5 – Registro delle infrazioni e tutela dei dati
- Il gestore è tenuto a mantenere un registro informatizzato delle infrazioni accertate e delle segnalazioni ricevute dai cittadini, con l’identificazione dell’utente, del mezzo, del luogo, della data e dell’ora e della documentazione probatoria (foto, metadati, esito AI).
- La conservazione e il trattamento dei dati sono disciplinati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il gestore dovrà nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o un referente per i dati personali, dove previsto, e rendere disponibile un’informativa chiara agli utenti e ai cittadini sulle finalità del trattamento.
- I dati possono essere messi a disposizione delle autorità competenti (Polizia Locale) su richiesta formale per l’irrogazione di sanzioni amministrative o per attività di pubblica utilità.
TITOLO III
Sistema di punteggio e sanzioni
Art. 6 – Patente a punti per gli utenti
- Al fine di responsabilizzare gli utenti, viene istituito un sistema di punti per ogni utente registrato ai servizi di micromobilità condivisa.
- Ad ogni utente è attribuito un saldo iniziale di 100 punti.
- Le violazioni previste dal presente regolamento comportano decurtazioni graduabili di punti secondo la seguente tabella-tipo:
- Parcheggio in strada o in area di sosta regolare: 0 punti;
- Parcheggio che crea lieve intralcio al passaggio pedonale: -10 punti;
- Parcheggio che impedisce l’accesso a portoni o rampe per disabili: -30 punti;
- Parcheggio su attraversamenti pedonali o fermate bus: -40 punti;
- Mancata rendicontazione fotografica o fallimento nella procedura di chiusura corsa: -20 punti per evento.
- Al raggiungimento di 0 punti, l’utente è sospeso per un periodo minimo di 30 giorni; la sospensione può essere aumentata in caso di recidiva.
- Il gestore può prevedere la riabilitazione mediante corsi informativi o quiz a pagamento/donazione finalizzati a ripristinare parte dei punti persi.
Art. 7 – Vincoli e sanzioni amministrative per i gestori
- Il Comune può irrogare sanzioni ai gestori in caso di inadempimento agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento a:
- omessa implementazione del sistema di rendicontazione fotografica;
- mancata attivazione del sistema di verifica automatica (AI);
- omissione della conservazione dei dati o mancata trasmissione alle autorità.
- È fatto divieto ai gestori di trasferire sui costi di noleggio gli oneri derivanti dagli adeguamenti tecnologici. Per due anni dall’entrata in vigore delle nuove regole non potranno essere applicati aumenti tariffari; è ammesso un ritocco massimo del 20% solo se documentato e motivato al Comune.
- L’inosservanza reiterata può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione comunale al servizio.
Art. 8 – Disposizioni finali e fase di sperimentazione
- Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dall’approvazione. Entro tale termine i gestori devono presentare un piano di adeguamento tecnico-operativo.
- È istituita una fase di sperimentazione di 12 mesi per testare:
- i sistemi di rendicontazione fotografica e verifica automatica;
- la gestione del punteggio utente;
- le procedure di segnalazione civica e collaborazione con la Polizia Locale.
- Durante la sperimentazione:
- le sanzioni sono applicate in forma attenuata e a fini di monitoraggio;
- il Comune promuove incontri periodici con gestori e cittadini;
- i dati raccolti possono essere utilizzati per un Rapporto pubblico sulla mobilità condivisa.
- Al termine della sperimentazione il Comune potrà:
- confermare le disposizioni;
- introdurre modifiche migliorative;
- estendere il modello MCCP ad altri ambiti territoriali o forme di mobilità.
Art. 9 – Ufficio comunale di monitoraggio e coordinamento
- Il Comune, tramite il Settore Mobilità o altra struttura competente, istituisce un Ufficio comunale di monitoraggio della micromobilità condivisa (U.M.M.C.), con funzioni di:
a) coordinamento con i gestori dei servizi di micromobilità condivisa;
b) analisi periodica dei dati forniti dai gestori (rendicontazioni fotografiche, esiti dei sistemi di verifica automatica, registro delle infrazioni);
c) elaborazione di report trimestrali sull’andamento del servizio e trasmissione alla Giunta e al Consiglio comunale;
d) gestione delle segnalazioni provenienti dai cittadini e dai canali di partecipazione civica MCCP;
e) raccordo operativo con la Polizia Locale per la verifica delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni. -
L’Ufficio può avvalersi di strumenti informatici di raccolta e analisi dati, anche in collaborazione con le società partecipate comunali o con soggetti terzi specializzati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
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Il Comune promuove la pubblicazione annuale di un Rapporto sulla mobilità condivisa responsabile, contenente dati statistici, valutazioni sull’efficacia del sistema e proposte di miglioramento.